Art.1 Al fine di perpetuare nel tempo la passione del motorismo storico in genere ed in particolare dell’automobilismo per quanto attiene alle autovetture, è costituita a Firenze una Associazione denominata “Club Automobili Storiche Firenze”.
Art.2 L’emblema e simbolo dell’Associazione è costituito da una corona di alloro circolare in colore verde, all’interno un cerchio che delimita nella parte superiore un settore circolare con rappresentato il tricolore italiano e nella parte inferiore un altro settore circolare che raffigura un fondo stradale. Tra i due settori si vede la parte anteriore di una automobile raffigurata in stile anni trenta di color rosso, ed alle sue spalle il giglio fiorentino. Nella parte inferiore, esternamente alla corona di alloro, compare la scritta, Club Automobili Storiche Firenze.
Art.3 La Sede Legale del Club Auto Storiche Firenze, è stabilita presso Studio”M.A.N. s.a.s. di Molli Maurizio & C.” – Via Trieste, 21 – 50054 – Fucecchio (FI).
La Sede Operativa, invece, è stabilita presso U.S. FIRENZE RUGBY 1931 ASD – Viale Pasquale Paoli, 23 – 50137 – Firenze.
Potranno essere istituite sedi secondarie o dipendenze.
Art.4 L’Associazione è costituita con carattere assolutamente apolitico ed è retta e regolata dalle norme del presente statuto in quanto compatibili con il Codice Civile e le altre norme vigenti in materia. Costituiscono finalità dell’-associazione il promuovere e favorire il recupero, il restauro e la conservazione delle auto Fiat ed altri veicoli di interesse storico, del motorismo nazionale ed internazionale con i quali partecipare alle manifestazioni. Tale Associazione si può associare ad altri Club o Registri di marca.
Art.5 Le finalità dell’Associazione saranno perseguite anche con la promozione di manifestazioni quali mostre, rievocazioni, manifestazioni sportive, raduni di veicoli, servizi televisivi e radiofonici, divulgazione a mezzo stampa o comunque con ogni altro mezzo idoneo ad allargare l’interesse di detti argomenti possibilmente in armonia con altri Enti, Associazioni, il cui interesse sia rivolto verso lo stesso ramo del motorismo. L’associazione favorisce fra i membri e fra i membri ed i terzi, l’incontro e lo scambio di informazioni e materiale.
Art.6 La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2021 salvo proroga tacita di 2 anni in 2 anni; potrà terminare comunque anche prima di tale termine qualora ne dia deliberato lo scioglimento dall’assemblea con il voto favorevole espresso mediante appello nominale di tre quarti dei membri aventi diritto al voto, presenti o rappresentati dall’assemblea e purché essi costituiscano il 50 % in più dei membri ordinari. Lo scioglimento non potrà tuttavia essere deliberato se non dopo che sia stata portata a compimento la particolare attività eventualmente in corso. L’assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori che dovrà deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio, ad altre Associazioni analoghe o destinato a fini di pubblica utilità.
Art.7 L’Associazione si compone di Membri Fondatori, Membri Ordinari e Membri Sostenitori.
Art.8 Membri Fondatori sono coloro che hanno partecipato all’atto Costitutivo. I Membri Fondatori saranno considerati tali a vita, per tutta la durata dell’Associazione, eccetto i dimissionari, i receduti o i dimissionari per radiazione o espulsione.
Art.9 Membri Ordinari sono tutti coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta e che abbiano versato le quote di ammissione e associativa annuale nella misura stabilita.
Art.10 Membri Sostenitori sono coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta e che abbiano versato la quota di ammissione ed associativa in misura ridotta rispetto ai Soci Ordinari nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Membri Sostenitori potranno così usufruire della possibilità di stipulare l’assicurazione RCA Auto con i benefici di legge che ne comporta dall’iscrizione all’Associazione. I Membri Sostenitori non hanno diritto di partecipare alle adunanze, di frequentare i locali sociali e di godere dei servizi dell’Associazione, nonché il diritto di voto nel rinnovo delle cariche sociali, nelle delibera di approvazione di rendiconto e bilancio.
Art.11 Potrà essere concessa al consiglio su proposta del Presidente o di due Consiglieri la qualifica di Membro Onorario a coloro che dimostrino assiduità nel frequentare, avvicinarsi, conoscere, apprendere o documentarsi su un particolare settore ovvero genericamente su quanto riguarda il motorismo d’epoca.
Art.12 La qualifica di Membro comporta l’accettazione del presente Statuto e di ogni altra norma che regoli l’Associazione, non sussiste incompatibilità alcuna con l’appartenenza ad altre organizzazioni sociali del motorismo d’epoca e attuale. Ogni Membro ha il dovere di contribuire anche finanziariamente alla vita dell’Associazione.
Art.13 Per essere messi a far parte dell’Associazione in qualità di membro Ordinario o Sostenitore, gli aspiranti devono fare domanda di ammissione presentata da due Membri che garantiscono dei precedenti morali e civili dell’aspirante. Il C. Direttivo si riserva di accettare il nuovo Membro a suo insindacabile giudizio. Da risposta affermativa del C. Direttivo, il nuovo Membro sarà tale dal giorno successivo al pagamento della quota di ammissione e di quella stabilita per l’anno in corso. Le quote sociali devono pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento della quota sociale entro tale termine comporterà l’automatica esclusione del Membro dall’Associazione.
Art.14 Per i minori di anni 18 e di età superiore agli anni 14, è richiesta l’autorizzazione firmata dei genitori da quello che per essi esercita la podestà, in modo di esonerare l’Associazione da qualsiasi responsabilità.
Art.15 Membri Fondatori e Membri Ordinari godono entrambi del pieno potere di elettorato sia passivo che attivo. Le cariche Sociali non sono retribuite salvo i rimborsi spese.
Art.16 I Membri avranno diritto di frequentare i locali Sociali e di godere di tutti i servizi che l’Associazione sarà in grado di fornire.
Art.17 I Membri che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Membri anche per l’anno successivo ed obbligati al pagamento della quota annuale associativa.
Art.18 La qualità di Membro si perde per decesso, dimissioni, recesso, radiazione ed espulsione. In caso di decesso la condizione di Membro non si trasmette ad eredi.
Art.19 Si considera dimissionario esclusivamente il Membro che abbia presentato dichiarazione scritta di non voler rinnovare il rapporto Associativo per l’anno successivo entro il 30 ottobre di ciascun anno. Il Membro dimissionario manterrà tuttavia la sua condizione fino alla chiusura dell’anno sociale.
Art.20 E’ radiato dall’Associazione con delibera del C. Direttivo il Membro che moroso del pagamento anche di una sola quota Sociale scaduta, come specificato nell’art. 12. La radiazione non estingue l’obbligo di corrispondere le quote maturate.
Art.21 Il membro che non rispetti le disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di infrazioni tali da nuocere all’Associazione, potrà essere escluso dal sodalizio con delibera del C. Direttivo. Il Membro escluso, di regola, non può essere riammesso, salvo che il C. Direttivo non ritenga di convocare l’Assemblea alla quale è demandata la delibera di riammissione.
Art.22 L’anno finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Per il primo anno l’Associazione inizia il 01-12-1999 e termina il 31 -12- 2000. entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal C. Direttivo il Bilancio Consuntivo e quella Preventivo dell’Associazione.
Art.23 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che divengano proprietà dell’Associazione.
2) da eventuali donazioni, sponsorizzazioni, erogazioni o lasciti fatti da parte di terzi.
Art.24 Le entrate ordinarie costituenti la cassa dell’Associazione sono rappresentate:
1) dalle quote di ammissione
2) dalle quote sociali annuali
3) dagli utili derivanti manifestazioni o partecipazioni ad esse
4) da contributi erogati da chiunque per sponsorizzazioni o altra forma di pubblicità.
ORGANI
Art 25 Sono organi dell’Associazione:
1) l’assemblea
2) il Presidente
3) il Vice Presidente
4) il Consiglio Direttivo
Assemblee
Art.26 L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ organo deliberante, l’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dell’atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro a lei demandato per legge. L’Associazione non può in alcun modo distribuire utili, fondi e riserve di capitale.
Art.27 L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dovrà essere altresì convocata almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica per la nuova elezione, ovvero quando il C. Direttivo sia dimissionario. Dovrà essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 dei Soci a norma dell’art. 20 del CC. Qualora il C. Direttivo non provveda alla convocazione entro 30 giorni, la convocazione stessa dovrà essere fatta direttamente dal Presidente.
Art.28 La convocazione dell’assemblea è effettuata dal C. Direttivo anche se dimissionario, mediante comunicazione scritta di ciascun Membro nonché mediante affissione nei locali dell’Associazione. L’assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e ciascun Membro può ottenere l’inclusione di argomenti nell’Ordine del giorno, purché ne faccia richiesta per iscritto.
Art.29 Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i Membri iscritti nel ruolo almeno 3 giorni prima del giorno dell’assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Membro può esprimere il proprio voto anche per delega conferita per iscritto da altro Membro anche componente il C. Direttivo, salvo che per l’approvazione dei bilanci e per deliberare in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun Membro intervenuto può essere portatore fino ad un massimo di 2 deleghe, il documento da cui risultano dovrà essere rappresentato agli scrutatori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Art.30 L’assemblea è di regola presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente, il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno due scrutatori.Dalle riunioni dell’assemblea si redige il processo verbale firmato in calce dal Presidente e dal Segretario.
Art.31 L’assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale e per delega di almeno 2/3 dei Membri Ordinari e comunque non inferiore al 50% dei membri aventi diritto al voto. L’assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per modificare l’Atto Costitutivo dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei Membri dell’Associazione, e del voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che seconda convocazione.
Art.32 L’assemblea delibera di regola a maggioranza, salvo maggioranze qualificate espressamente previste, le votazioni a scelta del Presidente dell’assemblea, potranno avvenire per alzata di mano o per appello nominale. Su richiesta della maggioranza dei Membri aventi diritto al voto, presenti o per delega, si potrà procedere per votazione segreta. Il Presidente, il Segretario e gli scrutatori per le elezioni di cariche sociali, avranno funzione anche di Commissione Elettorale con facoltà di predisporre direttamente o far predisporre ad altri Membri che ne abbiano fatto richiesta, o ricevere dai Membri le liste dei nomi dei candidati alle varie cariche sociali. Le elezioni dei componenti del Consiglio avverranno con scheda segreta firmata da tutti i componenti della Commissione Elettorale. Le schede riempite dai Membri saranno depositate nell’urna personalmente dal votante, alla presenza di almeno 2 Membri della Commissione Elettorale.
Consiglio Direttivo
Art.33 Il C. Direttivo dirige ed amministra l’Associazione. Dura in carica 3 anni nel primo mandato, ed è costituito nell’atto Costitutivo in un numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 9. L’inizio del triennio è dal 01-12-1999, ed il mandato del primo Consiglio Direttivo scadrà il 31-12-2002. Successivamente la durata del C. Direttivo è fissata in 3 anni. Il C. Direttivo elegge successivamente nel suo seno, a maggioranza, il Presidente, il Consigliere Vice Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Economo. Potranno essere nominati Consiglieri esclusivamente Membri dell’Associazione aventi diritto al voto. E’ altresì divieto all’interno del C. Direttivo il cumulo di cariche.
Art.34 Il C. Direttivo è investito dei più estesi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il C. Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per redigere e deliberare in ordine al bilancio consuntivo di esercizio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci. Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che si riterranno opportuni per l’attuazione delle finalità dell’Associazione, alla responsabilità dell’andamento amministrativo e sarà e sarà pertanto tenuto alla presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi per ciascun esercizio sociale da sottoporre all’assemblea dei Soci. Spetta al C. Direttivo la delibera di autorizzazione del Presidente o di altro legale rappresentante di volta in volta per tutti gli eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Art.35 Il C. Direttivo si riunisce su convocazione scritta almeno 3 giorni prima ad iniziativa del Presidente o in tal caso con l’indicazione dell’ordine del giorno a richiesta di almeno 2 dei suoi componenti.
Art.36 Le riunioni del C. Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza da Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei Consiglieri presenti. Dalle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto da che ha svolto le funzioni di segretario e da che ha presieduto. Il libro delle riunioni del Consiglio è custodito dal Consigliere Segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.37 Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a 3 riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio con voto unanime dei Consiglieri presenti alla terza riunione consecutiva disertata.
Art.38 Il C. Direttivo si considera dimissionario a seguito delle dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, ovvero il 50 % meno uno degli stessi se tra loro è dimissionario anche il Presidente. Il C. Direttivo dimissionario fino alla nomina del nuovo, rimane in carica per il disbrigo delle attività in corso e per le procedure di convocazione dell’assemblea. Il C. Direttivo dimissionario dovrà essere sostituito da un altro nominato dall’assemblea.
Art.39 Le azioni di responsabilità nei confronti del Presidente, del C. Direttivo o dei singoli consiglieri sono deliberate dall’assemblea. Se l’azione è deliberata nei confronti del Presidente, questi decade e l’assemblea stessa provvede a nominare un Presidente provvisorio cui spetta l’esercizio dell’azione deliberata, con durata fino all’accertamento delle responsabilità del Presidente contro il quale è rivolta l’azione, anche oltre al termine di ricadenza di quest’ultimo.
Presidente e Vice Presidente
Art.40 Il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza in seno al C. Direttivo che sarà da lui presieduto. La durata della carica coincide con quella del C. Direttivo. Egli rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di legge con potere di firma, in piena capacità di rappresentanza anche processuale a somma degli art 36, 37 e 38 del C. Civile. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dovrà tuttavia essere autorizzato, di volta in volta, dal C. Direttivo. Per il contratto di conto corrente bancario, l’autorizzazione è necessaria esclusivamente per stipula. Il Presidente convoca il C. Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno, cura l’esecuzione di delibera delle assemblee e del C. Direttivo. Nei casi di comprovata urgenza può esercitare i poteri del C. Direttivo salvo ratifica da parte di questo con necessità immediata di convocazione. Per i singoli atti il Presidente potrà delegare per scritto e sotto la sua personale responsabilità, un altro membro del C. Direttivo.
Art.41 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni riguardanti l’ordinaria amministrazione sono esercitate con pari poteri dal Vice Presidente, in mancanza di questo dal Segretario, e in difetto dal consigliere più anziano. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del C. Direttivo ad personam.
Segretario
Art.42 Il Segretario è eletto a maggioranza in seno al C. Direttivo. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio, attende alle corrispondenze, custodisce e aggiorna il Libro dei Verbali assembleari ed il libro dei verbali del C. Direttivo, trasmette le convocazioni sia delle adunanze di Consiglio che assembleari, nonché le Circolari. Il Segretario avrà facoltà di nominare all’interno del consiglio, un membro di sua fiducia con funzioni di Vice Segretario.
Economo
Art.43 L’Economo è eletto a maggioranza in seno al C. Direttivo e la sua carica coincide con quella del C. Direttivo. Egli compila, conserva e aggiorna l’inventario per patrimonio sociale, cura la contabilità della gestione sociale, è responsabile della cassa, cura le esazioni dei pagamenti, dispone per la preparazione dei rendiconti, provvede alla custodia del materiale appartenente all’Associazione, provvede all’acquisto di quanto occorra all’ordinario funzionamento dell’Associazione eseguendo le disposizioni in merito del Presidente.
Regolamento
Art.44 Allo scopo di disciplinare in modo particolare la vita dell’Associazione e lo svolgimento delle sue attività, purché nei limiti e nello spirito imposto dallo Statuto, potrà essere redatto un Regolamento a cura del C. Direttivo e da esso approvato a maggioranza. Tale regolamento diverrà operante solo ad avvenuta ratifica da parte dell’assemblea allo scopo convocato antro 60 giorni dall’approvazione del Consiglio. Il C. Direttivo potrà apportare al regolamento tutte quelle modifiche che riterrà opportune. Tali modifiche, che per motivi di funzionalità e di urgenza e con obbligo di espressa motivazione, potranno essere immediatamente operanti purché adeguatamente pubblicizzate e rimanere tali fino alla necessaria ratifica della prima assemblea, successiva alla delibera consiliare di modifica, convocata come sopra entro 60 giorni.
Art.45 Il Socio all’atto dell’iscrizione si impegna ad accettare e osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti emanati da C: Direttivo.Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di leggi in materia.
I Membri fondatori